Ordinanza — n. 32372/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHIANELLA EMANUELE nato a BOLOGNA il 28/05/1973 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Cocchianella, che contesta l'omesso esame del secondo motivo di appello, con il quale si proponeva una ricostruzione bifasica dei fatti, è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente introdotto circostanze decisive, in ipotesi ignorate, e che avrebbero determinato un diverso epilogo decisorio (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), ma si è limitato a proporre un'alternativa lettura dei fatti, che risulta argomentativamente disattesa nella sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), ma si è limitato a proporre un'alternativa lettura dei fatti, che risulta argomentativamente disattesa nella sentenza impugnata;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHIANELLA EMANUELE nato a BOLOGNA il 28/05/1973 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Cocchianella, che contesta l'omesso esame del secondo motivo di appello, con il quale si proponeva una ricostruzione bifasica dei fatti, è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente introdotto circostanze decisive, in ipotesi ignorate, e che avrebbero determinato un diverso epilogo decisorio (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), ma si è limitato a proporre un'alternativa lettura dei fatti, che risulta argomentativamente disattesa nella sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente