Ordinanza — n. 32371/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOPPA RAFFAELLA nato a NAPOLI il 10/09/1966, avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Raffaella Cioppa per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32371/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla esclusione della desistenza, è aspecifico, in quanto evoca del tutto genericamente l'art. 56, comma terzo, cod. pen., e, in ogni caso, manifestamente infondato in relazione all'invocata qualificazione del fatto nella forma tentata, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOPPA RAFFAELLA nato a NAPOLI il 10/09/1966, avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Raffaella Cioppa per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla esclusione della desistenza, è aspecifico, in quanto evoca del tutto genericamente l'art. 56, comma terzo, cod. pen., e, in ogni caso, manifestamente infondato in relazione all'invocata qualificazione del fatto nella forma tentata, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente