Ordinanza — n. 32370/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNTURIERO FRANCESCO nato a ROSARNO il 31/10/1956 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a Francesco Punturiero delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, nel punto in cui si valorizza l'importo della merce sottratta, nel quadro dei precedenti penali);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32370/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, nel punto in cui si valorizza l'importo della merce sottratta, nel quadro dei precedenti penali);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNTURIERO FRANCESCO nato a ROSARNO il 31/10/1956 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a Francesco Punturiero delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, nel punto in cui si valorizza l'importo della merce sottratta, nel quadro dei precedenti penali);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente