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Ordinanza — n. 32368/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32368/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATRINI FRANCESCO PAOLO nato a MILANO il 20/01/1990 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Francesco Paolo Catrini, che contesta la mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, laddove si valorizzano le modalità della condotta, nel quadro dei precedenti penali);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32368/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5, laddove si valorizzano le modalità della condotta, nel quadro dei precedenti penali);

Parole chiave

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esame di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico censura dell'apprezzamento delle prove allegazioni insufficientemente motivate carenza di credibilità oggettiva asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATRINI FRANCESCO PAOLO nato a MILANO il 20/01/1990 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Francesco Paolo Catrini, che contesta la mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, laddove si valorizzano le modalità della condotta, nel quadro dei precedenti penali);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec