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Ordinanza — n. 32367/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32367/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUDY MICHAL nato il 22/04/1982 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva contestata a Micha01 Rudy in riferimento al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 in relazione alla contestazione, con la richiesta di giudizio direttissimo, della recidiva reiterata ed infraquinquennale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 in relazione alla contestazione, con la richiesta di giudizio direttissimo, della recidiva reiterata ed infraquinquennale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità disciplinare incapacità di discernimento ripudiazione responsabilità penale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUDY MICHAL nato il 22/04/1982 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva contestata a Micha01 Rudy in riferimento al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 in relazione alla contestazione, con la richiesta di giudizio direttissimo, della recidiva reiterata ed infraquinquennale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente