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Ordinanza — n. 32366/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32366/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32366/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HA) HASSINE BILEL nato il 29/05/1997 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; co‹ Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocate da Haj Hassine Bilel in relazione al delitto di furto pluriaggravato in concorso ascrittogli, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un conciruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9);

Parole chiave

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attenuazione della pena assenza di caso di rigore scemata imputabilità aggravamento della pena riduzione della multa misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HA) HASSINE BILEL nato il 29/05/1997 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; co‹ Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocate da Haj Hassine Bilel in relazione al delitto di furto pluriaggravato in concorso ascrittogli, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un conciruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d