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Ordinanza — n. 32362/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for fact-based complaints and generic arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for harassment and the denial of mitigating circumstances, arguing factual errors and lack of specific reasons for suspending provisional execution. The court rejected these points because the first four arguments constituted mere factual complaints unsuitable for a review of legality, while the fifth was unfounded as the lower court provided sufficient reference to decisive elements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or generic arguments regarding the denial of mitigating circumstances are inadmissible in proceedings for review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
review of legality factual complaints mitigating circumstances provisional execution inadmissible appeal harassment offense court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFIFI RAMADAN ZEINHOM AHMED nato il 13/12/1977 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che i primi quattro punti dell'unico motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Afifi Ramadan Zeinhom Ahnned per il reato di atti persecutori, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che propongono una rilettura degli esiti della prova e, in particolare, della deposizione della persona offesa, inammissibile in sede di legittimità;

Considerato che il quinto punto del motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Considerato che il sesto punto del motivo di ricorso, che contesta la mancata sospensione dell'esecutività della provvisionale, è del tutto generico, non indicando quali "gravi motivi" avrebbero imposto l'auspicata statuizione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden