Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32359/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32359/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRINI GIACINTO nato a BARI il 23/04/1982 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c;L E Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giacinto Allegrini per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sul riconoscimento del teste Castellucci e sull'intestazione all'imputato dell'auto utilizzata);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32359/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c;L E Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giacinto Allegrini per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sul riconoscimento del teste Castellucci e sull'intestazione all'imputato dell'auto utilizzata);

Parole chiave

Generato dall'IA
luogo del reato tentato furto alibi indagine per furto reato flagrante allegazione motivata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRINI GIACINTO nato a BARI il 23/04/1982 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c;L E Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giacinto Allegrini per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sul riconoscimento del teste Castellucci e sull'intestazione all'imputato dell'auto utilizzata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, è, da un lato, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5), e, dall'altro, proposto fuori dei casi previsti, non avendo l'imputato formulato contestato con l'appello la recidiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden