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Ordinanza — n. 32177/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of legal grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed for grounds not permitted by law. The appellant argued for a lack of logical motivation in the lower court's sentence, but the law restricts appeals against settlement sentences to specific issues like the expression of will or legal qualification. Consequently, the court rejected the generic complaint on motivation and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty, excluding general complaints on motivation.

Parole chiave

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settlement sentence appeal Article 448 c.p.p. inadmissible de plano lack of legal grounds Cassazione Roma chiusura dell'istruzione penale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n.
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/04/1981 avverso la sentenza del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLItclato avviso alle parti; f udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza del 29.11.2021, ora impugnata, il Tribunale di Napoli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il delitto di cui agli artt 56,610 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione e di violazione di legge.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr St1F30 , _ D E POSITATA IN CA'.\(.I- n I 31 AGO 20