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Ordinanza — n. 32176/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32176/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE SALVATORE nato a CASERTA il 08/08/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la re azion vota dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ha pronunziato sentenza ex art 599 bis cpp per i delitti di lesioni e danneggiamento. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione illogica.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32176/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

Parole chiave

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allegazione motivata motivi di cassazione procedimento contraddittorio difetto di motivazione sostituzione dei motivi motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE SALVATORE nato a CASERTA il 08/08/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la re azion vota dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ha pronunziato sentenza ex art 599 bis cpp per i delitti di lesioni e danneggiamento. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione illogica.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 18.5.2021. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. 5..,te IL C .AMIT