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Ordinanza — n. 32175/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32175/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/04/1985 avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha applicato su concorde richiesta delle parti all'imputato la pena di cui al dispositivo per il reato di cui all'art 497 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente mentre il difensore ha soltanto depositato l'atto di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32175/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

Parole chiave

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requisito della firma atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate sufficienza della testimonianza capacità di stare in giudizio difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/04/1985 avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha applicato su concorde richiesta delle parti all'imputato la pena di cui al dispositivo per il reato di cui all'art 497 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente mentre il difensore ha soltanto depositato l'atto di impugnazione.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 3.2.2020. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Ste P D E POS ITATA IN CANCEITFIZIA 3 1 AG IL CAN(