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Sentenza — n. 32174/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DILILLO MARIA nato a TORINO il 17/04/1980 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; ' Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona quale Giudice di appello ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di lesioni, rideterminando l'entità di quest'ultimo. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, che ha eccepito l'estinzione del reato perseguibile a querela, per intervenuta remissione ed accettazione della querela, allegando il verbale di remissione di querela, firmato dal procuratore speciale della persona offesa e sottoscritto da un ufficiale di PG, e la contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che deve constatarsi la fondatezza dell'eccezione di estinzione del reato per remissione della querela come da documentazione allegata al ricorso, comprensiva della rituale accettazione. In proposito è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in proposito si è puntualizzato che la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Parole chiave

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remissione della pena infrazione privilegiata remissione del debito abbandono del procedimento per infrazione stradale abbandono per lesioni personali soppressione delle prestazioni infortuni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DILILLO MARIA nato a TORINO il 17/04/1980 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; ' Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona quale Giudice di appello ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di lesioni, rideterminando l'entità di quest'ultimo. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, che ha eccepito l'estinzione del reato perseguibile a querela, per intervenuta remissione ed accettazione della querela, allegando il verbale di remissione di querela, firmato dal procuratore speciale della persona offesa e sottoscritto da un ufficiale di PG, e la contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputato.

Osservato che deve constatarsi la fondatezza dell'eccezione di estinzione del reato per remissione della querela come da documentazione allegata al ricorso, comprensiva della rituale accettazione. In proposito è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in proposito si è puntualizzato che la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004 )Rv. 227681Conforme:Sez. 2, Sentenza n. 18680 del 28/04/2010 Ud (dep. 18/05/2010 )Rv. 247038;Sez. 2, Sentenza n. 37688 del 08/07/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 259989. Considerato che in assenza di pattuizione diversa tra Ile parti nell'atto di remissione le spese dei procedimento sono poste a carico della querelata ai sensi dell'ad 340 comma quarto cpp. Ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta remissione della querela.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per intervenuta remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Pone a carico della querelatago-- Maria il pagamento delle spese processuali. LO Deciso il 21.4.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DrEcual rdo de Gr gorio dr. StIfij;to;‘,12, D E P (-) S \ r\ i Gh ts, 31 Al3 IL C