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Ordinanza — n. 32173/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32173/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO NICOLA nato a SAREZZANO il 16/08/1966 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'impul:ato per il delitto di furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti.

Parole chiave

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aggravamento della pena peggioramento del danno alla salute grave limitazione del diritto costituzionale reati penali gravi attenuazione della pena proporzionalità della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO NICOLA nato a SAREZZANO il 16/08/1966 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'impul:ato per il delitto di furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti.

Valutato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sFuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti, ritenendo le prime equivalenti,ha correttamente tenuto conto della gravità del fatto, connotato anche da violenza su cose. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stef79 ralla 2 <Irt DE i) os ITATA IN t'