Ordinanza — n. 32172/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GAETANO nato a NAPOLI il 31/07/1967 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per due delitti di furto in abitazione e furto aggravato, riducendo la pena Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche .
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32172/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GAETANO nato a NAPOLI il 31/07/1967 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per due delitti di furto in abitazione e furto aggravato, riducendo la pena Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche .
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GAETANO nato a NAPOLI il 31/07/1967 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per due delitti di furto in abitazione e furto aggravato, riducendo la pena Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche .
Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5.582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa.
Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito ai precedenti penali specifici, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefffp D E POS ITAT: IN CANCL1.1.11!Atit 31 AGO