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Ordinanza — n. 32171/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to defense's calculation error regarding prescription suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense miscalculated the suspension periods for the statute of limitations. The defense incorrectly counted only 60 days for two adjournments, whereas the Court held that periods must be calculated in their entirety. Consequently, the prescription period extended beyond the deadline, rendering the claim for prescription invalid.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 161 c.p.: The defense's calculation of prescription suspension periods is erroneous when it fails to include the full duration of adjournments, thereby extending the suspension period and negating the claim for prescription.

Parole chiave

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statute of limitations prescription suspension criminal appeal calculation error inadmissible appeal adjournment periods defense argument circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHKOLAJ ILIR nato il 04/10/1983 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza emessa il 11 Marzo 2021 ed ora impugnata la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di resistenza e lesioni, riducendo la pena. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore eccependo con unico motivo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato di resistenza maturata in data 6.2.2020 per ie sospensioni verificatesi nel corso del giudizio, prima della deliberazione della sentenza di appello.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, poiché nel calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, analiticamente indicato nell'atto di ricorso, la difesa ha errato nel computare in giorni sessanta l'arco temporale della sospensione tra l'udienza del 25.9.2015 e l'udienza del 9.12.2015 per rinvio su richiesta del difensore ( punto 1) ed ha ripetuto l'errore per il rinvio tra udienza del 6.12.2019 e l'udienza del 11.3.2021( punto 3), per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali, periodi che per costante lezione esegetica di questa Corte devono computarsi nella loro interezza, prolungandosi, pertanto, la sospensione della prescrizione fino al 26.7.2021.

Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio D r.St fia,qf cz(- DE POSI—FATA IN CANC111\1-1,1A