Italian court dismisses appeal against criminal conviction for grave threats due to lack of admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Paolo Mistretta inadmissible and ordered him to pay court costs. Mistretta challenged his conviction for grave threats, arguing procedural defects and a violation of Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that reviewing factual evidence and applying specific non-prosecution clauses are exclusive powers of the trial court, not the appellate court of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The court of jurisdiction cannot re-evaluate factual elements or apply specific non-prosecution clauses; such review is reserved exclusively for the court of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA FRANCESCO PAOLO nato a PARTANNA il 12/04/1970 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARD() DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge per difetto di condizione di procedibilità; vizi motivazionali e l'omessa applicazione dell'art 131 bis cp.
Considerato che, anche quanto alla condizione di procedibilità, sotto la veste della motivazione contraddittoria le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi fattuali considerati nella fase di merito mentre la Corte territoriale ha esplicitato - alla pagina due del testo - le ragioni del suo convincimento circa l'individuazione del soggetto passivo della minaccia, confutando nel contempo la tesi difensiva. Considerato che la Corte di appello ha fornito risposta corretta e congrua alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, sottolineando la gravità della condotta tenuta dall'attuale ricorrente e la capacità intimidatoria del gesto minaccioso e con tale giustificazione la difesa non si relaziona.
Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr StefialF D f: POSIT.A T ik CANCLI 31