Italian court dismisses appeal for lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by War Papa Abdou inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a settlement sentence for resistance and assault, arguing the lower court's reasoning was illogical and violated the law. The court ruled that the appeal failed to cite any of the specific statutory grounds permitted for reviewing settlement sentences under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the expression of will, correlation between request and judgment, legal qualification, and legality of the penalty, excluding general complaints about the depth of reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAR PAPA ABDOU nato il 03/04/2000 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di GENOVAtc-r---t-o avviso alte partít udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza del 16.2.2021, ora impugnata, il Tribunale di Genova ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per i delitti di resistenza e lesioni. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione e di violazione di legge.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefayi D P, POSI -t- 2\T :1. 31