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Ordinanza — n. 32157/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32157/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE JESSICA nato a MARSALA il 07/02/1988 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di lesioni e minaccia grave. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32157/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente.

Parole chiave

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danneggiamento accertamento dell'ammontare del danno azione civile lesioni personali responsabilità parziale lesione al piede
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE JESSICA nato a MARSALA il 07/02/1988 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di lesioni e minaccia grave. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente.

Considerato che, sotto la veste della violazione di legge le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi fattuali considerati nella fase di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; sul punto la Corte territoriale ha esplicitato - alle pagine da due a quattro del testo - le ragioni del suo convincimento, confutando nel contempo la tesi difensiva. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Ste072.wrIa,