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Ordinanza — n. 32147/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32147/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMEQRANE OUAFAE nato il 12/06/1978 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di falso Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge processuale Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto dell'acquisizione della prova , che - diversamente da quanto dedotto - è stata acquisita al dibattimento tramite l'escussione del teste Santecchia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32147/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMEQRANE OUAFAE nato il 12/06/1978 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di falso Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge processuale Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto dell'acquisizione della prova , che - diversamente da quanto dedotto - è stata acquisita al dibattimento tramite l'escussione del teste Santecchia.

Parole chiave

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motivi di cassazione procedure di ricorso ricorso per cassazione violazioni delle norme procedurali cognizione del ricorso per cassazione opposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMEQRANE OUAFAE nato il 12/06/1978 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di falso Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge processuale Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto dell'acquisizione della prova , che - diversamente da quanto dedotto - è stata acquisita al dibattimento tramite l'escussione del teste Santecchia.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio F D E POSI - NTA (:ACLI 3