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Ordinanza — n. 32146/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32146/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO MICHELE nato a PALERMO il 11/12/1981 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 615 ter cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relazione con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato la gravità della condotta tenuta dall'imputato, agente della Polizia di Stato, per l'uso strumentale e personalistico del sistema informatico.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32146/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relazione con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato la gravità della condotta tenuta dall'imputato, agente della Polizia di Stato, per l'uso strumentale e personalistico del sistema informatico.

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sistema di informazione reati contro i doveri d'ufficio e professionali abuso d'autorità terminali di computer sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO MICHELE nato a PALERMO il 11/12/1981 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 615 ter cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relazione con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato la gravità della condotta tenuta dall'imputato, agente della Polizia di Stato, per l'uso strumentale e personalistico del sistema informatico.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. StefjaoyfIla--, DE POSITATA IN cAm:r-TuRLA 31