Recourse against second-instance criminal judgment dismissed for inadmissibility due to lack of relation to the contested decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances regarding generic mitigating circumstances and recidivism did not relate to the contested judgment. The appellant argued for recognition of mitigating factors and challenged the recidivism finding, but the court noted these issues were already addressed in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances lack a direct relation to the contested decision or if they concern matters already properly reasoned by the court below.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSARI MASSIMO nato a OFFANENGO il 01/06/1966 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per i delitti di truffa, 347 cp, 497 ter cp Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e quanto alla ritenuta recidiva.
Considerato che le censure di cui al primo motivo non hanno relazione con la sentenza impugnata, nella quale si dà atto dei motivi per i quali le attenuanti evocate sono state negate, in relazione alla condizione di soggetto pluripregiudicato ed alla tardività del risarcimento del danno Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare inammissibile non avendo relazione con la corretta motivazione che ha razionalmente ritenuto la maggiore pericolosità del giudicabile con riferimento alla plluralità di precedenti penali a carico dell'imputato.
Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr StefiNìo 12911a-7 E D E