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Ordinanza — n. 32140/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentencing and procedural violations in a criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32140/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Ricca's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the evidence and the excessive nature of the sentence imposed by the Court of Appeal. The court rejected these claims, stating that factual assessment and sentencing discretion belong exclusively to the trial judge and cannot be challenged in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 2, lett. a) e b); Art. 210 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts or a new assessment of sentence congruity, as these powers are reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited sentencing discretion review violation of law generic court of cassation powers motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 210 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCA VINCENZO nato a BOCCHIGLIERO il 10/08/1969 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cal:anzaro ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto d lesioni con arma dichiarando la prescrizione della contravvenzione e rideterminando la pena. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali, violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio eccesivo e violazione dell'ad 210 cpp Considerato che le censure di cui al primo motivo aspirano in sostanza ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti attraverso l'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito del ragionamento condotto dal Giudice del merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la sussistenza del delitto e circa la sua attribuibilità all'imputato, confutando, altresì, le argomentazioni della difesa riguardanti l'attendibilità della persona offesa e dei testi di accusa.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Considerato che la violazione della disposizione ex art 210 cpp è formulata del tutto genericamente. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 D E POSITATA Il Consigliere estensore IN CANCI Il Presidente Dr Eduardo de G egorio