Ordinanza — n. 32136/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO DAVIDE nato a NAPOLI il 05/04/1968 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per bancarotta documentale, rideterminando le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando col primo motivo l' inosservanza di norme processuali per la mancata rinnovazione istruttoria col secondo la illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva ed alla revoca dell'indulto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando col primo motivo l' inosservanza di norme processuali per la mancata rinnovazione istruttoria col secondo la illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva ed alla revoca dell'indulto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO DAVIDE nato a NAPOLI il 05/04/1968 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per bancarotta documentale, rideterminando le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando col primo motivo l' inosservanza di norme processuali per la mancata rinnovazione istruttoria col secondo la illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva ed alla revoca dell'indulto.
Considerato che la censura di cui al primo motivo appare manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha correttamente giudicato inutile l'integrazione probatoria anche in relazione a documenti acquisiti relativi alla situazione debitoria. Ritenuto che quanto alle censure inerenti la ritenuta recidiva e la revoca dell'indulto, esse non ha relazione con la motivazione che intenderebbe criticare, avendo i Giudici del merito ritenuti sforniti di argomentazioni in fatto e diritto i relativi motivi di appello. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Greciorio Dr Stegin»PlIt tP-AAS t" D E POSTATA 31 AG