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Ordinanza — n. 32135/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded procedural, logical, and constitutional challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's partial reform of a conviction for public document forgery, citing procedural violations, illogical reasoning regarding recidivism, and constitutional issues with the attempt provision. The court rejected these arguments, finding the procedural objection unfounded, the recidivism assessment logically sound based on prior convictions, and the constitutional claim irrelevant to the facts presented.

Regesto Legislator

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Art. 507 c.p.p.; Art. 157 c.p.; Art. 25 Cost. The appeal is inadmissible when the procedural objection is manifestly unfounded, the criticism of reasoning lacks logical connection to the contested motivation, and the constitutional challenge is incongruous with the actual legal deductions made by the court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded procedural violation recidivism assessment constitutional challenge attempt vs consummated court costs order sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 507 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 25 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRO STANISLAO nato a PIETRAMONTECORVINO il 14/10/1959 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di falsità in atti pubblici. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando col primo motivo l' inosservanza di norme processuali ( art 507 cpp), col secondo la illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva e col terzo ha dubitato della costituzionalità dell'ad 157 cp nella parte in cui parifica il tentativo al reato consumato.

Considerato che la censura di cui al primo motivo appare manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha ineccepibilmente giudicato corretta l'integrazione ex art 507 cpp del teste che aveva condotto le indagini , il quale aveva deposto su elementi di fatto nuovi. Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa non ha relazione con la motivazione che intenderebbe criticare, avendo i Giudici del merito esattamente valorizzato allo scopo la presenza di precedenti condanne numerose e diversificate, desumendone logicamente un giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'attuale ricorrente.

Ritenuto che l'ipotizzata incostituzionalità dell'art 157 cp appare sorretta da argomentazione del tutto incongrua poichè la difesa si riferisce all'art 25 Cost, che all'evidenza è inconferente rispetto alle deduzioni svolte. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dlichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefr D E POS I TATA IN CANCIll. .1 k I \