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Ordinanza — n. 32130/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for excessive penalty due to lack of special prosecutor representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the defense lacked special representation and that the agreed sentence was excessive. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the parties' consent and the prosecutor's agreement, excluding general complaints about the penalty's severity.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to defects in the formation of consent, the prosecutor's agreement, and the content of the ruling, excluding general complaints about the penalty's excessiveness.

Parole chiave

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plea bargain appeal special prosecutor representation excessive penalty complaint inadmissible appeal Italian criminal procedure difetto di legittimazione del ministero pubblico procura speciale diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis c.p
art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO MARIANGELA nato a BARI il 08/07/1984 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per il per il delitto di furto in abitazione. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore, lamentando la mancanza di procura speciale in favore del difensore e col secondo motivo vizi motivazionali quanto alla entità della pena.

Considerato, quanto al primo motivo , che dagli atti doverosamente consultati dal Collegio si ricava che nel verbale di udienza il difensore si è riferito alla presenza della procura speciale. Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto cloglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente l'eccessività della pena, del resto frutto di un accordo col PG, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Cr. Stlfr o (Pe-I-1, D !- p(. T ,\ .\