Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32127/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were not limited to specific statutory exceptions under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised by the defendant did not fall within the statutory exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant complained of a lack of detailed reasoning, which is not one of the specific reasons allowed for challenging a settlement sentence under the relevant law. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Appeals against settlement sentences are admissible only for specific grounds regarding the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; generic complaints about insufficient motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence appeal inadmissibility de plano Art. 448 c.p.p. limited grounds for appeal procedural costs award allegazioni d'asilo contraddittorie contenzioso contrattuale vizio del consenso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n.
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO ALESSANDRO nato a ACIREALE il 26/10/1976 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO1\.d-ato avviso alle—partil udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; t Rilevato che con la sentenza del 8.4.2021, ora impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per i delitti di cui all'intestazione della sentenza. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione e di violazione di legge.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. SOID per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gr orio Dr Stefpp D E—i) OS1T 11.\ IN c \se 1, t- 3 1