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Ordinanza — n. 32126/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual grounds supporting their claims. Although the appellant argued the lower court lacked motivation and misapplied criminal law, their submissions consisted only of general principles without linking them to the specific reasoning of the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact elements of fact and law upon which the grievances are based; generic assertions without connection to the contested decision's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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specificity of grounds inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure lack of factual basis supervisory role of court lesioni personali lesione al piede lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOTTO MARCO nato a TERMINI IMERESE il 17/08/1984 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di lesioni. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione e l'erronea applicazione delle legge penale. Considerato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze e che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata,riguardante il tema della stessa responsabilità dell'imputato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto delle ragioni della decisione di conferma della responsabilità dell'imputato.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Pres