Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize force majeure due to incorrect information from the registry regarding the filing deadline. The court rejected this claim because the lower court's reasoning was sound and the appellant merely repeated previously dismissed arguments without specifying new elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for criticism; generic repetition of disallowed arguments without new elements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTICELLO GIOACCHINO nato a PALERMO il 31/10/1952 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per tardività. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge processuale per non aver ravvisato la Corte la forza maggiore o il caso fortuito derivate dalle informazioni errate fornite dalla Cancelleria circa il termine di deposito della sentenza.
Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per le quali non ha ravvisato la forza maggiore, la difesa si limita a ripetere pedissequamente gli stessi argomenti già disattesi dalla Corte di merito mentre il ricorrente non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de gregorio Dr. SteM a114. c ePke- D E POSIM\TA IN L.-1.NC! 31 A 022 IL CAM:1:1