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Ordinanza — n. 32121/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32121/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO LUIGI nato a NAPOLI il 30/09/1982 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge in relazione all'art 163 cp poiché i Giudici del merito avevano subordinato la sospensione della pena al risarcimento del danno entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e, contraddittoriamente, al risarcimento del danno da liquidarsi, oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32121/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, inoltre va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile,liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa prescrizione della pena esecuzione della pena differimento dell'esecuzione della pena sanzioni penali adeguamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO LUIGI nato a NAPOLI il 30/09/1982 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge in relazione all'art 163 cp poiché i Giudici del merito avevano subordinato la sospensione della pena al risarcimento del danno entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e, contraddittoriamente, al risarcimento del danno da liquidarsi, oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Visto che la difesa dell'imputato ha depositato telematicamente memoria e la difesa della parte civile ha depositato memoria e nota spese. Considerato che le censure sono manifestamente infondate, poiché nel motivo di appello la difesa aveva richiesto la sospensione condizionale della pena e la Corte territoriale ha correttamente risposto che il beneficio era già stato riconosciuto. Osservato che la doglianza di violazione di legge ora formulata quanto all'art 163 cp e le contraddittorietà logiche evidenziate in ricorso, non sussistono poiché risulta dalla lettura della sentenza impugnata che nella fase di merito è stato riconosciuta una provvisionale di mille euro in favore della parte civile e che al suo pagamento è stata subordinata la sospensione condizionale della pena mentre il risarcimento del danno da determinare nell'an e nel quantum è stato affidato al separato giudizio civile Ritenuto che, pertanto, il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Il ricorrente, inoltre va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile,liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefra5)