Italian Court dismisses appeal against bankruptcy sentencing for exceeding appellate court powers to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to re-evaluate the evidence regarding documentary bankruptcy and specific intent. The appellate court had already partially reformulated the sentence by adjusting accessory penalties based on its own assessment of the facts. The Court ruled that such factual re-evaluation is exclusively the domain of the trial judge and falls outside the appellate court's powers of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate the factual elements upon which the first-instance decision is based; such evaluation is reserved exclusively to the judge of the merits, and mere alternative assessments of procedural results do not constitute a defect of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO MASSIMO nato a CEPPALONI il 25/02/1971 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale, rideterminando le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando col primo motivo la violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto di bancarotta documentale ai sensi dell'art 217 LF e cob secondo si è doluto della violazione di legge quanto al ritenuto dolo specifico.
Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto ab tema della qualificazione giuridica ed in punto di dolo, mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - in particolare alle pagine quattro e cinque del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla sussistenza dei delitti di bancarotta documentale ed alla responsabilità del ricorrente, confutando le argomentazioni della difesa relative alla ritenuta presenza del coefficiente psicologico.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Stefa E oc - P L D E POS1TA