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Ordinanza — n. 32118/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern sentencing rather than agreed will or legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of suspended sentence falls outside statutory grounds. The appellant argued for a suspended sentence, but the law permits appeals on this matter only when the agreement on the sentence was flawed or the legal qualification was wrong. The court rejected the appeal because the request concerned the sentencing measure itself, not the agreement or legal characterization, and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 444 c.p.p. are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding complaints about the imposition of a suspended sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal suspended sentence agreed sentence legal qualification Cassation appeal penal procedure statutory grounds pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n.
Art. 444 c.p.p.
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIONE GIOVANNI nato a CAPRACOTTA il 02/.10/1960 avverso la sentenza del 07/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CHIETI-tdato avviso alle parti;} udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza del 7.5.2021, ora impugnata, il Tribunale di Chieti ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per più delitti di bancarotta fraudolenta. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di violazione di legge quanto alla mancata sospensione condizionale della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta la mancata sospensione condizionale della pena, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Visto che in ogni caso la determinazione censurata è correttamente giustificata per la presenza di precedenti condanne definitive. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefsan2ato.1/44_ D E i' OSIT .\ T A \\(_ i i i 3