Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for threatening and damaging, citing exclusive merit court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Zoida's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zoida challenged his conviction for serious threats and damage, arguing a violation of law regarding his liability. The court rejected this, stating that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own assessment for that of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, reserving such evaluation exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOIDA VINCENZO nato il 03/10/1977 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave e danneggiamento. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge quanto alla responsabilità dell'imputato.
Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la responsabilità del giudicabile ponendo in luce l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, moglie dell'imputato. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gre orio Dr. Stefl,o, Palla-7 CL D E POSII\TA IN 31 AGO IL CA