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Ordinanza — n. 32116/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual elements required by Article 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his legal complaints. Although the lower court's reasoning was sound, the appellant did not identify the specific facts he contested, violating the requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specifically identify the factual elements constituting the basis of the complaint; without this, the court cannot exercise its supervisory power.

Parole chiave

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specificity of grounds Article 581 c.p.p. inadmissible appeal factual elements procedural requirements Cassazione burden of proof motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescril:ti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPICH CARLO nato a MILANO il 14/12/1980 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte dli Appello di Milano ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto in abitazione. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge processuale. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescril:ti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Ste .1np P , l) E IN ( ." 3 1