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Ordinanza — n. 32114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false charges, citing lack of logical flaws in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Boschelli's appeal inadmissible regarding his conviction for multiple false charges. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and excessive sentencing, but the court held that factual assessment and penalty gradation are exclusive powers of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it sought a prohibited re-examination of the trial court's reasoning and discretion.

Regesto Legislator

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Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual evidence or reassess the appropriateness of the penalty, reserving such powers exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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false charges conviction appeal inadmissibility factual assessment power penalty gradation discretion logical reasoning flaw tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHELLI MARCELLO nato a RENDE il 14/01/1965 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; 'Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di falso. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità e dolendosi per l'eccessività della pena.

Osservato che le censure di vizio della motivazione aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediani:e criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine da 6 a 8 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione dei reato e l'attribuzione all'imputato, confutando nel contempo la tesi della difesa, peraltro genericamente evocata nell'impugnazione.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Stef99