Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic failure to verify statutory acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding the failure to verify acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code exceeded permissible limits. The appellant argued that the trial court did not assess statutory causes for acquittal, while the defense contended this omission violated procedural rights. The court ruled that without explicit statutory limits for plea bargain appeals, only complaints regarding the formation of consent, prosecutor agreement, and sentencing content are admissible, excluding generic failures to evaluate acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to complaints regarding the formation of consent, prosecutor agreement, and sentencing content, excluding generic failures to verify statutory acquittal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QNAITI MOHAMED nato il 18/10/1986 avverso la sentenza del 11/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOhal° avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha applicato alli imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per il per il delitto di furto pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata verifica da parte del Giudice del merito di una causa di proscioglimento ex art 129 cpp.
Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché le censure presentate si limitano a dedurre genericamente il mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art 129 cpp, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de G,jegorio Dr. St(13ns9,,Pist.D L i' oS T' \ IN C.AN(1 I ' 31 AGO 20