Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32108/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for aggravated theft, specifically citing the lack of a renewed trial as the ground for review. The court rejected this because the appeal failed to specify the factual elements supporting the complaint, violating the requirement for specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specifically identify the factual elements underlying the grievances; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility specific grounds factual elements Code of Criminal Procedure appeal requirements lack of specificity court costs impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUSAFIO GIORGIO nato a MILANO il 30/11/1963 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIOi Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce su appello del PM condannannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dibattimentale. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Tenuto conto che lo stesso ricorrente afferma di aver dato il consenso allacquiiszione degli atti processuali, per lamentarsi poi della mancata rinnovazione istruttoria. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio D r .fir p ti D E POSI \T,\ IN c \so 31 AGO /022 IL