Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual grounds for the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued the lower court lacked motivation regarding the defendant's liability, the court found the complaint consisted only of general principles without citing specific elements from the contested judgment. Consequently, the court could not identify the precise grounds for the grievance, rendering the appeal procedurally defective and ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds for complaint lack specificity and do not indicate the factual or legal elements underlying the grievance against the specific points of the contested decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO CHRISTIAN nato a COSENZA il 10/01/1994 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto in abitazione. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione. Considerato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze e che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comrna 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata,riguardante il tema della stessa responsabilità dell'imputato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto delle ragioni della decisione di conferma della responsabilità dell'imputato .
Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de ( Gr orlo Dr. St(ejajtiP