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Ordinanza — n. 32105/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for injuries, ruling facts are for trial judges to evaluate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Donatella Cavallo Donatella inadmissible regarding her conviction for injuries. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and attribution of the crime, claiming legal violations and flaws in reasoning. The court rejected these claims, stating that factual assessment belongs exclusively to the trial judge and that mere alternative evaluations do not constitute a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The court of appeal cannot re-evaluate factual elements; appeals challenging the factual assessment lack admissibility unless specific legal errors are proven.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Factual Assessment Inadmissible Appeal Judicial Review Limits circostanza attenuante scemata imputabilità difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO DONATELLA nato a TARANTO il 10/05/1976 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Tari3nto ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di lesioni. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta integrazione del reato a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente.

Considerato che, sotto la veste della violazione dl legge e del vizio di illogica motivazione le censure di aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio precilusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi fattuali considerati nella fase di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; sul punto la Corte territoriale ha esplicitato - alle pagine da cinque a otto del testo - le ragioni del suo convincimento, confutando nel contempo la tesi difensiva. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de cegorio Dr Stef dr, D l'.

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