Ordinanza — n. 32103/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVERSA GIOVANNI nato a CERCEMAGGIORE il 19/11/1942 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni e minaccia. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVERSA GIOVANNI nato a CERCEMAGGIORE il 19/11/1942 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni e minaccia. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta integrazione dei reati a quanto alla attribuibilità all'attuale ricorrente.
Considerato che, sotto la veste della violazione dl legge e del vizio di illogica motivazione le censure di cui al primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi fattuali considerati nella fase di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; sul punto la Corte territoriale ha esplicitato - alle pagine da tre a sette del testo - le ragioni del suo convincimento, confutando nel contempo la tesi difensiva. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed all versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stef9c P ()p D E POS1