Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and violation of novum principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a medical expert opinion on mental health and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground too generic and the second barred by the prohibition of novum. Furthermore, the court held that the appellate court's discretionary comparison between mental health vices and aggravating factors was sufficiently motivated and thus not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds detailing the elements of the complaint, and grounds not raised in the appeal are barred by the principle of novum; discretionary judgments on the balance of circumstances are not subject to review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOBRIO ROSARIA nato a MESSINA il 25/08/1953 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per più delitti di lesioni e minaccia, escludendo la recidiva, riconoscendo il vizio parziale di mente equivalente alle aggravanti contestate e rideterminando la pena.
Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi col primo motivo per mancanza di motivazione quanto alla richiesta di perizia medica sulle condizioni di salute mentale dell'imputata,col e secondo per il mancato riconoscimento delle generiche e col terzo per il mancato giudizio di prevalenza del vizio di mante sulle aggravanti. Osservato che il primo motivo è inammissibile per genericità poiché tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha fatto riferimento ad una precedente perizia con analogo oggetto svolta in un diverso procedimento penale ed allegata dalla difesa all'atto di appello, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che esse non hanno formato oggetto di motivi di appello, come si ricava dalla incontestata sintesi riportata nella sentenza impugnata e, pertanto, la doglianza non è formulabile in questa fase, per il principio del divieto del novum in Cassazione ex art 609/2 cpp.
Valutata che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuante del vizio parziale di mente e le aggravanti, ritenendo le prime equivalenti,ha tenuto conto delle precedenti condanne riportate dall'attuale ricorrente. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stefi n Palla D E POSITATA IN CANCT