Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against excessive sentence citing judicial discretion and inadmissibility of new sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 497-bis of the Penal Code. The appellant argued for a lighter sentence and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power. Consequently, the court rejected the challenge as it sought a new evaluation of sentence congruity, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The assessment of the penalty, including aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the trial judge, rendering any cassation challenge seeking a new evaluation of sentence congruity inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion sentencing generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal Article 497 bis Penal Code sentence congruity review documenti d'identità uso di false generalità documento di viaggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 497 bis cp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILANNINO NICOLA nato a BARLETTA il 11/10/1967 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'ad 497 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle generiche.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito ai numerosi e gravi precedenti penali, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de regorio Dr Stefia (4"