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Ordinanza — n. 32094/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of reasoning for criminal convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the interpretation of law and the excessive nature of the sentence. The appellant argued that the lower court erred in its reasoning and applied an excessive sanction for attempted extortion, private violence, assault, and threats. The court ruled that the appellate judge's assessment of evidence and sentencing discretion falls exclusively within the realm of the trial judge, making the appellant's request for a re-evaluation of facts and penalties legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or the congruity of sentencing, which remain the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

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Court of Cassation inadmissible appeal sentencing discretion factual re-evaluation criminal procedure Italian law judicial review limits tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO GIUSEPPE nato a MISTERBIANCO il 22/04/1960 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato assolvendolo dal delitto di tentata estorsione e rideterminando la pena per i delitti di violenza privata, percosse e minaccia. Considerato che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando errata interpretazione di legge e mancanza della motivazione riguardo al tema delle responsabilità e col secondo si è doluto del trattamento sanzionatorio eccesivo.

Tenuto conto che le censure proposte col primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alla pagina 5 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione dei residui reati ad opera del ricorrente. Osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

La Corte, infatti, ha rideterminato la pena tenendic onto della pluralità di reati perpetrati dall'imputato, nonché la personalità violenta ed i precedenti penali. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregpizio Dr SterA o Palla Úr ,‘ D E POSITATA IN CANCII!