Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for excessive punishment and lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the sentence for fraudulent bankruptcy, arguing for excessive punishment and the recognition of generic mitigating circumstances. The court ruled that sentencing discretion is protected from cassation review unless arbitrary, and that the lower court's reasoning on mitigating factors was not illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment falls within the discretion of the trial judge and is inadmissible for review in cassation unless the reasoning is arbitrary or illogical; similarly, the refusal to grant generic mitigating circumstances is insusceptible to cassation if based on sound reasoning.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RE GIOVANNI nato a GIARDINI NAXOS il 11/04/1965 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina hà parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputatao per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, escludendo la recidiva. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle generiche.
Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito ai numerosi e gravi precedenti penali, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de regorio Dr Stelflom (301 D E POSIT A IN CANCTI 31 A n 11C:5