Sentenza — n. 32090/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZONETTI CRISTIANO nato a ROMA il 02/06/1969 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 393 e 582 cp. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria dli prescrizione dei reati maturata prima della deliberazione della sentenza di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32090/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria dli prescrizione dei reati maturata prima della deliberazione della sentenza di appello.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZONETTI CRISTIANO nato a ROMA il 02/06/1969 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 393 e 582 cp. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria dli prescrizione dei reati maturata prima della deliberazione della sentenza di appello.
Considerato che il motivo di ricorso è fondato, poiché - come dedotto specificamente dal ricorrente i reati sono stati compiuti il 15.6.2013 e la sentenza impugnata è stata emessa il 18.1.2021 mentre la Corte di appello ha ritenuto non compiuto il termine prescrizionale avendo computato nel periodo di sospensione il termine di 64 giorni intercorrenti tra il 9 Marzo 2020 ed 1'11 Maggio 2020, con scadenza del termine al 15 Marzo 2021. Il ragionamento seguito dal Giudice di merito è errato, in quanto non si è considerato che nella fattispecie in esame nel suindicato arco di tempo il processo non era fissato e, quindi non vi era alcuna necessità di sospendere il corso della prescrizione.
Ritenuto che il Collegio, in accoglimento della doglianza difensiva deve rilevare la prescrizione dei reati, essendo decorso il relativo termine al 18.1.2021, prima della sentenza di secondo grado e la medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gre40 rio ( D r.Srja , jorlpe rue,,_ 'D E pOSITA TA 1,.. t-_,,•ul.i.l,lz1 I I