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Ordinanza — n. 32086/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32086/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/04/1970 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOalato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza del 8.4.2021, ora impugnata, il Tribunale di Palermo ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confrOnti dell'imputato per più delitti di bancarotta fraudolenta. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione e di violazione di legge.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 32086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confrOnti dell'imputato per più delitti di bancarotta fraudolenta. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione e di violazione di legge.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode reiterazione di reati penali reato economico truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/04/1970 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOalato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza del 8.4.2021, ora impugnata, il Tribunale di Palermo ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confrOnti dell'imputato per più delitti di bancarotta fraudolenta. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione e di violazione di legge.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr u_ D E P