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Sentenza — n. 32081/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32081/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PATTI PAOLO nato a ACIREALE il 10/09/1954 BENVENUTO ANTONINO nato a ACIREALE il 28/11/1965 avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania in funzione di Giudice di appello ha riformato la pronunzia di primo grado, disponendo la sospensione condizionale della pena ed il beneficio di cui all'art 175 cp Tenuto conto che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati/parti civili tramite i rispettivi difensori di fiducia, che, col primo motivo, hanno eccepito l'estinzione del reato perseguibile a querela, per intervenuta remissione ed accettazione della querela, allegando il verbale di remissione di querela, firmato dal procuratore speciale della persona offesa e sottoscritto da un ufficiale di PG, e la contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32081/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che deve constatarsi la fondatezza dell'eccezione di estinzione del reato per remissione della querela come da documentazione allegata al ricorso, comprensiva della rituale accettazione. In proposito è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in proposito si è puntualizzato che la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria riapertura della pratica chiusura dell'istruzione penale censure procedurali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PATTI PAOLO nato a ACIREALE il 10/09/1954 BENVENUTO ANTONINO nato a ACIREALE il 28/11/1965 avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania in funzione di Giudice di appello ha riformato la pronunzia di primo grado, disponendo la sospensione condizionale della pena ed il beneficio di cui all'art 175 cp Tenuto conto che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati/parti civili tramite i rispettivi difensori di fiducia, che, col primo motivo, hanno eccepito l'estinzione del reato perseguibile a querela, per intervenuta remissione ed accettazione della querela, allegando il verbale di remissione di querela, firmato dal procuratore speciale della persona offesa e sottoscritto da un ufficiale di PG, e la contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputato.

Osservato che deve constatarsi la fondatezza dell'eccezione di estinzione del reato per remissione della querela come da documentazione allegata al ricorso, comprensiva della rituale accettazione. In proposito è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in proposito si è puntualizzato che la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. :27/05/2004 )Rv. 227681Conforme:Sez. 2, Sentenza n. 18680 del 28/04/2010 Ud (dep. 18/05/2010 )Rv. 247088;Sez. 2, Sentenza n. 37688 del 08/07/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 259989. Considerato che in assenza di pattuizione diversa tra le parti nell'atto di remissione le spese del procedimento sono poste a carico di entrambi i querelati ai sensi dell'ari 340 comma quarto cpp. Ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi i reati estinto per intervenuta remissione della querela.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per intervenuta remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Deciso il 13.4.2021 Il Consigliere estensore ][I Presidente Dr Eduardo de Gregorio dr. Stej.aTE pra-H-"\,,3auk,41, D E POSITATA 1N C