Sentenza — n. 32080/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DESOGUS FRANCA nato a SANTADI il 03/01/1958 CINUS MARCO nato a SANTADI il 07/02/1956 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti degli imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore lamentando con unico atto la manifesta illogicità e l'assenza della motivazione con specifico riferimento alla presenza dell'elemento psicologico del reato ed alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie ex art 217 LF.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32080/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati su entrambi i temi suscitati nell'impugnazione con speciale riguardo all'elemento psicologico del delitto di bancarotta documentale e, pertanto, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine (reato commesso nel Gennaio 2008 e prescrizione maturata, con la sospensione di 176 giorni, alla data del 22 Gennaio 2021 ). Constatato che la sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DESOGUS FRANCA nato a SANTADI il 03/01/1958 CINUS MARCO nato a SANTADI il 07/02/1956 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti degli imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore lamentando con unico atto la manifesta illogicità e l'assenza della motivazione con specifico riferimento alla presenza dell'elemento psicologico del reato ed alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie ex art 217 LF.
Ritenuto che i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati su entrambi i temi suscitati nell'impugnazione con speciale riguardo all'elemento psicologico del delitto di bancarotta documentale e, pertanto, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine (reato commesso nel Gennaio 2008 e prescrizione maturata, con la sospensione di 176 giorni, alla data del 22 Gennaio 2021 ). Constatato che la sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Stili; o pa-1-1, , D E POS1T.\T