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Ordinanza — n. 32078/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against peace court conviction for generic motive illogicality violating strict admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised generic criticisms regarding the illogicity of the appellate judgment's reasoning. The defendant argued for a violation of law and failure to apply specific criminal code provisions, but the court noted these were not the only permissible grounds for appeal against peace court judgments. Consequently, the court ruled that mere defects in motivation are excluded from cassation review under the relevant procedural articles, leading to the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 39-bis D.Lgs. 274/2000: Appeals against peace court judgments are strictly limited to specific grounds; generic complaints regarding the illogicity of the motivation are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility peace court jurisdiction defects in motivation generic legal complaints procedural exclusion rules minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica reati di comune pericolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art.
Art. 39-bis D.Lgs. 274/2000
606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.
D.Lgs. 11/2018
art. 606 c.p
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUSONI SUSANNA MARIA TERESA nato a MILANO il 08/11/1971 avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Milano in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp. Considerato che avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, col primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione e la violazione di legge e col secondo la mancata applicazione dell'art 131 bis cp Osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 3.12.2020 e la difesa sotto la veste della violazione di legge, peraltro, solo genericamente indical:a,propone in sostanza censure di illogicità della motivazione e sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale.

Tenuto conto che sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.

e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Gr