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Ordinanza — n. 32075/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence for bankruptcy, citing lack of new evidence review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to re-evaluate the evidence regarding his criminal liability. The lower court had already properly assessed the facts and denied the mitigating circumstance of minor damage due to the scale of the illicit acts. The supreme court ruled that appellate judges cannot conduct a factual re-reading of evidence, reserving such evaluation exclusively for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate the factual elements upon which the trial court's decision is based, as the assessment of evidence is exclusively reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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appellate review powers factual re-evaluation ban criminal liability assessment mitigating circumstances denial inadmissible appeal ruling attenuazione della pena danno patrimoniale procurato con astuzia danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORLIZZI ROMEO nato a SAN DONACI il 10/08/1965 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale e documentale rideterminando le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando col primo motivo la mancanza di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla responsabilità dell'imputato e col secondo la violazione di legge per il mancato riconoscimento del'attenuante del danno di lieve entità.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove documentzilli diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine quattro e cinque del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla sussistenza dei reati ed all'attribuibilità all'imputato, confutando le argomentazioni della difesa.

Ritenuto che quanto all'attenuante del danno di lieve entità la difesa non si confronta con la congrua e corretta giustificazione resa dalla Corte territoriale, che ha rilevato come l'oggettiva entità del valore delle merci e delle componenti attive sottratte, in un contesto di illeciti commissivi ed omissivi quanto alla regolarità delle scritture contabili, ne impedisse il riconoscimento. Osservato che, pertanto,i1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente D E POS1T Dr Eduardo de Gregorio IN CAN() .'