Italian Court dismisses appeal against bankruptcy judgment for exceeding appellate court powers to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the defendant inadmissible, ordering him to pay the costs. The defendant argued that the lower court's valuation of the business branch was illogical, but the Court held that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence. Since the first-instance judge properly assessed the facts and reasoning, the appeal failed to meet the strict requirements for a review of fact-finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate factual elements or reassess evidence; such evaluation is exclusively reserved for the court of first instance, and mere disagreement with the factual assessment does not constitute a ground for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARATI SIMONE nato a TRIESTE il 23/08/1970 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta dichiarandone la prescrizione e confermando le statuizioni civili. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando con unico motivo l'illogicità di motivazione e che la parte civile ha depositato memoria e nota spese.
Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della stima del ramo di azienda, mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine otto, nove e dieci del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla stima del valore del ramo aziendale ceduto, confutando, altresì, le argomentazioni della difesa.
Osservato che, pertanto,i1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. L'imputato inoltre va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore il Presidente Dr Eduardo de Gre orio Dr. Stnnealtu, D E PO